Informazioni legali
Condizioni generali di contratto
Mainhattan-Wheels GmbH, Lise-Meitner-Straße 5, 63128 Dietzenbach. Fa fede esclusivamente la versione tedesca delle presenti condizioni contrattuali.
Traduzione di cortesia. Fa fede la versione tedesca.
La versione tedesca delle presenti condizioni generali di contratto è vincolante. Le traduzioni hanno valore puramente informativo.
I. Validità delle condizioni generali di contratto
Vendiamo, lavoriamo e consegniamo esclusivamente alle nostre condizioni contrattuali di seguito riportate. Condizioni dei nostri clienti contrastanti con le presenti condizioni contrattuali o da esse divergenti non trovano applicazione, salvo che la Mainhattan-Wheels GmbH ne abbia espressamente accettato per iscritto la validità. Si contesta espressamente, con la presente, l'applicazione di condizioni contrattuali difformi dei nostri clienti.
II. Offerte, conferme d'ordine, prezzi
1. Le raffigurazioni dei prodotti all'interno del negozio online non costituiscono offerte giuridicamente vincolanti. Le nostre offerte non sono impegnative quanto a quantità, prezzo e tempi di consegna. La conferma di ricezione non costituisce, così come non lo costituisce la ricezione di un ordine telefonico, un'accettazione vincolante dell'ordine da parte nostra. Gli ordini sono per noi vincolanti solo dopo che abbiamo rilasciato una conferma d'ordine scritta. Restano riservate divergenze tecniche ed estetiche, esigibili per l'acquirente, rispetto a descrizioni e indicazioni all'interno del negozio online, nonché modifiche di modello, costruzione e materiale nel corso del progresso tecnico, senza che da ciò possano derivare diritti nei confronti della Mainhattan-Wheels GmbH.
2. L'acquirente è l'unico responsabile dell'osservanza delle prescrizioni di legge, amministrative e delle associazioni di categoria per la prevenzione degli infortuni nell'utilizzo della nostra merce.
3. I nostri prezzi si intendono franco magazzino di spedizione ovvero franco fabbrica, esclusi trasporto e dazi, oltre all'imposta sul valore aggiunto vigente per legge il giorno della consegna. I prezzi precedentemente confermati valgono solo in caso di ritiro della quantità confermata.
III. Spedizione, passaggio del rischio
1. Con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere il rischio del perimento o del deterioramento della merce passa all'acquirente. Ciò vale anche per le consegne franco domicilio. Nelle consegne franco domicilio ci assumiamo tuttavia una responsabilità, limitata al rispettivo valore della merce, per i danni diretti da trasporto, sempre che tali danni siano stati causati da nostri collaboratori.
2. L'acquirente è tenuto a segnalarci immediatamente eventuali danni da trasporto anche quando non siamo responsabili del trasporto.
3. Richieste di risarcimento in caso di danni da trasporto:
- Confermi la ricezione della merce solo dopo aver verificato che merce e imballaggio siano in condizioni ineccepibili.
- Qualora così non fosse, si faccia assolutamente confermare la circostanza dal conducente.
- Quantità mancanti, articoli errati, merce danneggiata ecc. devono esserci comunicati senza indugio, comunque al più tardi entro 7 giorni.
- I danni da trasporto occulti devono esserci comunicati al più tardi entro 3 giorni dalla consegna.
- In caso di inosservanza non possiamo riconoscere i danni alla merce.
IV. Termini di consegna, consegna, prestazione e recesso
1. I termini di consegna da noi confermati non sono vincolanti, salvo che siano espressamente indicati come vincolanti. Il rispetto dei termini di consegna presuppone il tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'acquirente. Il termine di consegna decorre dopo il chiarimento di tutti i dettagli relativi all'esecuzione dell'ordine e dopo il ricevimento di tutta la documentazione necessaria e delle ulteriori indicazioni che devono essere fornite dall'acquirente, nonché dopo il ricevimento di un eventuale acconto concordato. Il termine di consegna si considera rispettato anche quando la merce lascia la nostra sede aziendale ovvero la stazione di spedizione indicata entro il momento concordato, oppure quando la disponibilità alla spedizione è stata comunicata all'acquirente ma la merce non può essere spedita tempestivamente per cause a noi non imputabili.
2. Qualora ci troviamo in mora, l'acquirente può chiedere, se rende verosimile che da ciò gli sia derivato un danno, un indennizzo pari allo 0,5 % per ogni settimana intera di ritardo, complessivamente tuttavia non oltre il 5 % del prezzo delle forniture che, a causa del ritardo, non hanno potuto essere messe in esercizio in modo utile. Sono esclusi in tutti i casi di consegna ritardata, anche dopo la scadenza di un eventuale termine di consegna a noi assegnato, sia i diritti al risarcimento del danno dell'acquirente per il ritardo nella consegna sia i diritti al risarcimento del danno in luogo della prestazione che eccedano l'indennizzo indicato nel periodo precedente. Ciò non vale in caso di dolo o colpa grave.
3. Dopo la scadenza di un congruo termine supplementare a noi assegnato in caso di ritardo nella consegna, l'acquirente ha diritto di recedere dal contratto se, nell'assegnare il termine supplementare, ha avvertito del rifiuto della prestazione. Ulteriori pretese che eccedano quanto previsto agli artt. 3 e 4 sono escluse in caso di ritardo nella consegna.
4. Se il mancato rispetto dei termini è dovuto a forza maggiore, ad es. mobilitazione, guerra, sommossa o eventi analoghi, ad es. sciopero o serrata, i termini si prolungano in misura adeguata. L'acquirente è tenuto ad accettare anche consegne parziali in misura per lui esigibile.
V. Riserva di proprietà
1. La Mainhattan-Wheels GmbH si riserva la proprietà della merce venduta (merce soggetta a riserva di proprietà) fino al completo pagamento del prezzo di acquisto.
2. La merce soggetta a riserva di proprietà può essere alienata dall'acquirente solo nell'ambito della normale attività commerciale e a condizione che il credito del prezzo derivante dalla rivendita passi a noi. L'acquirente ci cede sin d'ora, a titolo di garanzia per tutti i diritti a noi spettanti nei suoi confronti al momento della rivendita, il proprio credito con tutti i diritti accessori derivante dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà. L'acquirente è autorizzato a incassare i crediti a noi ceduti. L'autorizzazione dell'acquirente può tuttavia essere revocata qualora l'acquirente si trovi in mora con i pagamenti a noi dovuti. In tal caso siamo legittimati a informare i suoi clienti della cessione in nome dell'acquirente. L'acquirente è obbligato a fornirci le informazioni necessarie per far valere i nostri diritti nei confronti dei suoi clienti, in particolare a indicarne i nominativi e a consegnare la documentazione necessaria.
3. L'acquirente non è legittimato ad altri atti di disposizione sulla merce soggetta a riserva di proprietà, in particolare alla costituzione in pegno o alla cessione a scopo di garanzia.
4. Qualsiasi pregiudizio alla merce soggetta a riserva di proprietà deve esserci comunicato, così come gli atti di terzi su di essa. Se viene meno la facoltà di rivendita, l'acquirente è tenuto, su nostra richiesta, a fornirci informazioni sulla consistenza della merce soggetta a riserva di proprietà e a consegnarci tale merce su nostra richiesta. Per far valere il nostro diritto alla restituzione siamo altresì legittimati, previo preavviso e assegnazione di un termine, ad accedere all'azienda dell'acquirente e a prelevare la merce soggetta a riserva di proprietà. Siamo inoltre legittimati a realizzare la merce soggetta a riserva di proprietà restituita a soddisfazione dei nostri crediti, non appena siamo receduti dal contratto oppure si siano verificati i presupposti per far valere il risarcimento del danno per inadempimento.
5. Qualora il valore di tutte le nostre garanzie superi di oltre il 20 % il valore dei nostri crediti nei confronti dell'acquirente, siamo tenuti, su richiesta dell'acquirente, a liberare le garanzie eccedenti.
VI. Pagamento
1. La spedizione avviene di norma contro pagamento anticipato. In caso contrario i crediti derivanti dalle nostre fatture, salvo diverso accordo, sono pagabili al netto (senza deduzioni) al più tardi entro trenta giorni dal ricevimento della fattura. I pagamenti devono essere effettuati, con indicazione del numero di fattura, esclusivamente sui conti indicati nella nostra fattura.
2. Siamo legittimati a imputare i pagamenti in primo luogo al debito più risalente dell'acquirente, nonostante diverse disposizioni di quest'ultimo. Se sono già sorti costi e interessi, siamo legittimati a imputare i pagamenti dapprima ai costi, poi agli interessi e da ultimo alla prestazione principale.
3. In caso di mora addebitiamo interessi nella misura dell'8 % al di sopra del rispettivo tasso di interesse di base. Ci riserviamo di far valere ulteriori diritti, in particolare un danno da mora eccedente.
4. Qualora l'acquirente non adempia ai propri obblighi di pagamento conformemente al contratto, sospenda i pagamenti oppure vengano a nostra conoscenza circostanze che mettono in dubbio il merito creditizio dell'acquirente, siamo legittimati a dichiarare esigibile il debito residuo.
5. Nei confronti dei nostri crediti è esclusa la compensazione, salvo che il controcredito sia incontestato, accertato con sentenza passata in giudicato o da noi riconosciuto. È altresì escluso l'esercizio di un diritto di ritenzione, salvo che il controcredito sia incontestato o accertato con sentenza passata in giudicato.
VII. Garanzia legale
1. Tutte le parti o le prestazioni che presentano un vizio materiale entro il termine di prescrizione di 12 mesi devono essere, a nostra scelta, riparate, sostituite o nuovamente eseguite gratuitamente, sempre che la causa del vizio fosse già presente al momento del passaggio del rischio. Le indicazioni relative alla nostra merce, anche il richiamo a norme DIN o ISO, direttive o altre norme di qualità nazionali o estere, nonché le analisi messe a disposizione o la descrizione delle caratteristiche fisiche delle nostre merci, non sono in alcun caso da intendersi come garanzia ai sensi del § 276, comma 1, primo periodo, BGB (codice civile tedesco), salvo che sia stato espressamente concordato per iscritto qualcosa di diverso. L'acquirente è tenuto a denunciarci i vizi materiali per iscritto e senza indugio.
2. Lievi scostamenti in dimensioni, forma e colore nonché la normale usura non costituiscono vizi. Non costituiscono vizi i pregiudizi riconducibili a un uso non conforme della merce. I diritti di garanzia sono esclusi qualora, a seguito della rispedizione o della lavorazione o trasformazione della merce da noi fornita o di altre circostanze, non sia più possibile per noi verificare e accertare in modo ineccepibile se un vizio della merce sussista effettivamente.
3. In caso di denunce di vizi o contestazioni fondate si procede, a nostra scelta, all'adempimento successivo sotto forma di eliminazione del vizio o di consegna di un bene esente da vizi. Se l'adempimento successivo fallisce, l'acquirente ha diritto di ridurre il prezzo o, a sua scelta, di recedere dal contratto, indipendentemente da eventuali pretese ai sensi dell'art. VIII.
4. Sono escluse le pretese dell'acquirente relative alle spese necessarie ai fini dell'adempimento successivo, in particolare costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale. L'acquirente è tenuto a rispedirci la merce a proprie spese. Qualora la pretesa dell'acquirente all'adempimento successivo risulti fondata, rimborsiamo all'acquirente i costi di trasporto in misura forfettaria di 8,90 € per collo. Spese eccedenti non vengono in alcun caso rimborsate.
5. Per i diritti al risarcimento del danno vale per il resto l'art. VIII (Responsabilità). Sono esclusi diritti dell'acquirente nei nostri confronti e nei confronti dei nostri ausiliari per un vizio materiale, ulteriori o diversi da quelli disciplinati nel presente art. VIII.
VIII. Responsabilità
1. I diritti al risarcimento del danno, per qualunque titolo giuridico, sono esclusi. L'esclusione della responsabilità non vale nella misura in cui il danno sia riconducibile a una violazione contrattuale dolosa o gravemente colposa di uno dei nostri rappresentanti legali o di uno dei nostri ausiliari, oppure qualora uno dei nostri rappresentanti legali o uno dei nostri ausiliari abbia violato colpevolmente un obbligo contrattuale essenziale. In caso di violazione di un obbligo contrattuale essenziale il danno è limitato nel suo ammontare al risarcimento del danno tipico e prevedibile. L'esclusione della responsabilità non vale nemmeno per i diritti al risarcimento del danno ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto (Produkthaftungsgesetz) nonché per i danni derivanti dalla lesione della vita, dell'integrità fisica o della salute.
2. Le ruote da noi distribuite sono sviluppate, prodotte e collaudate esclusivamente per l'uso nella circolazione stradale secondo lo StVZO (codice della strada tedesco). L'impiego dei nostri cerchi in ambito sportivo, su circuito, nel motorsport o con pneumatici sportivi avviene pertanto a rischio dell'utilizzatore. I danni e i danni conseguenti riconducibili a un impiego in ambito sportivo dei cerchi da noi distribuiti non rientrano nelle disposizioni di garanzia, ossia sono esclusivamente a carico dell'utilizzatore. Qualora il Suo veicolo sia stato coinvolto in un incidente o in una collisione, oppure si sia trovato in uno stato di marcia incontrollato, con conseguente esposizione dei cerchi a urti o a sollecitazioni eccessive, i cerchi devono essere esaminati per rilevare eventuali danni quali deformazioni, tracce di urto o cricche nella stella del cerchio.
3. Qualora, su richiesta del cliente, le ruote vengano lavorate o modificate dalla Mainhattan-Wheels GmbH in un modo che vada oltre la mera lavorazione superficiale, l'omologazione decade. I cerchi non possono più essere impiegati nell'ambito di applicazione dello StVZO. Il cliente esonera espressamente la Mainhattan-Wheels GmbH da qualsiasi responsabilità. La responsabilità per le eventuali annotazioni TÜV necessarie ricade sull'acquirente. Lo stesso vale anche per tutte le modifiche apportate all'assetto e alla carrozzeria.
IX. Modifiche contrattuali, clausola salvatoria
Modifiche e integrazioni del contratto richiedono la forma scritta. I nostri collaboratori e rappresentanti non sono legittimati a stipulare accordi accessori verbali, a rilasciare promesse verbali o a concludere accordi verbali sulla modifica del contratto. Il contratto rimane vincolante nelle sue restanti parti anche in caso di inefficacia giuridica di singole disposizioni. Ai sensi dell'art. 13 GDPR si informa l'acquirente che i suoi dati vengono da noi memorizzati e trattati ai fini dell'esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR e del BDSG (legge federale tedesca sulla protezione dei dati); i dettagli sono riportati nella nostra informativa sulla privacy.
X. Legge applicabile, foro competente
1. Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania. L'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci del 1980 è espressamente esclusa.
2. Il foro competente per tutte le controversie è, nei limiti consentiti dalla legge, Offenbach am Main.
Mainhattan-Wheels GmbH
Lise-Meitner-Straße 5
63128 Dietzenbach

